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ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI DI DUE O PIÙ FIGLI

Aggiornamento: 1 mar


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La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto, per il triennio 2024-2026, un nuovo esonero contributivo totale a favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato; analogo incentivo è riconosciuto, in via sperimentale, e per

il solo 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, sempre con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le istruzioni operative per la gestione della misura sono state fornite dall'INPS con la Circolare n. 31 gennaio 2024.


Nel dettaglio:

a)  fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico – è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile (comma 180);

b)   l’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 di- cembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli con contratto a tempo indeterminato (esclusi quelli di lavoro domestico) fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (comma 181);

c)  per tali esoneri resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 182).

La misura agevolativa si sostanzia quindi in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.


Lavoratrici interessate

 In base ai chiarimenti forniti dall’INPS al paragrafo 2 della Circolare 31 gennaio 2024, n. 27, possono accedere all’esonero in esame tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati (anche non imprenditori), ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. Nello specifico:

 a. l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023, spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, risultino essere madri di 3 o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni: la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del 3° figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del 3° figlio (o successivo), non producendosi alcuna decaden- za dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di:

o premorienza di uno o più figli;

o eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;

o non convivenza di uno dei figli;

o affidamento esclusivo al padre.

b. l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della Legge n. 213/2023, spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di 2 figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni: per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di 2 figli si intende perfezionato al momento della nascita del 2° figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.


Attenzione

Ove sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di 3 o più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui al co. 180) o il requisito dell’essere madre di 2 figli nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (per la riduzione contributiva di cui al co. 181), l’esonero in esame, nei casi in cui è prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore per il congedo fruito, spetta dal mese di

perfezionamento del requisito richiesto dalla norma. Alla luce di quanto sopra, illustriamo ora in tabella alcune casistiche applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse.


SITUAZIONE LAVORATRICE

OPERATIVITÀ ESONERO

Madre di 3 figli alla data del 1° gennaio 2024 e il figlio più piccolo compie il 18° anno di età il 19 ottobre 2025

L’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, si applica dal 1° gennaio 2024 e la sua applicazione termina nel mese di ottobre 2025

Madre di 2 figli alla data del 1° gennaio 2024 e il figlio più piccolo compie il 10° anno di età il 18 luglio 2024

L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, si applica dal 1° gennaio 2024 e la sua applicazione termina nel mese di luglio 2024

Alla data del 1° gennaio 2024, madre di 1 figlio ed è in corso la gravidanza del 2°, la cui nascita avviene l’11 giugno 2024

L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, si applica a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024

Alla data del 1° agosto 2024, madre di 2 figli ed è in corso la gravidanza del 3°, la cui nascita avviene in data 2 marzo 2025

a. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della Legge di Bi- lancio 2024

b. dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva

c. dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180


Alla data del 1° gennaio 2024, madre di 3 figli, tutti di età superiore ai 18 an- ni

Non spetta alcuna riduzione contributiva


Nota bene. Gli esempi si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato è in corso alle date indicate. Resta fermo che, se il rapporto a tempo indeterminato è instaurato dopo la realizzazione dello status di madre con 2 o 3 figli, l’esonero, in presenza dei requisiti legittimanti, si applicherà a partire dalla data di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato: pertanto, nei casi in cui la nascita del 2° figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di cui all’articolo 1, co. 181, della legge di bilancio 2024, opererà a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

Ricorda

Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento


Rapporti incentivati e non

La misura agevolativa in oggetto riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato

– sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero – dei settori pubblico e privato, incluso quello agricolo, compresi i casi di part time, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro do- mestico. Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche:

a. la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: in tal caso, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese della trasformazione;

b. i rapporti di apprendistato, in quanto, come previsto dall’articolo 41, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, devono considerarsi contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla forma- zione e all’occupazione dei giovani;

c. i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142;

d. infine, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, considerata la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti subordinati, affermata col D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, (Inps, circolare 31 gennaio 2024, n. 27, par. 2).


Misura

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge n. 213/2023, è pari – ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile: quindi, come chiarito dall’INPS (Circolare n. 27/2024, par. 3), la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, è pari a 250 euro (euro 3.000/12) e, per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (euro 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.


Attenzione

Le soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spet- tante. In questi casi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rap- porti di lavoro di avvalersi dell’esonero in esame per ciascun rapporto.


Operatività

Per il termine iniziale e finale di applicazione delle misure, si vedano le tabelle riportate di seguito.

TERMINE INIZIALE DI APPLICAZIONE DELL’ESONERO


Fattispecie

Decorrenza

Lavoratrice, al 1° gennaio 2024, è già madre di 3 o più figli, di cui il minore ha meno di 18 anni

A partire dal 1° gennaio 2024.

Il requisito dell’essere madre di 3 o più figli si perfeziona dopo il  1°  gennaio 2024

A partire dal mese della nascita del 3° figlio

Lavoratrice, al 1° gennaio 2024, è madre 2 figli, di cui il minore ha meno di 10 anni

A partire dal 1° gennaio 2024

Il requisito dell’essere madre di 2 figli si perfezioni dopo il 1° gennaio 2024

A partire dal mese della nascita del 2° figlio

Rapporti instaurandi

In presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto a tempo indeterminato


TERMINE FINALE DI APPLICAZIONE DELL’ESONERO


Tipo di esonero

Cessazione

Di cui all’articolo 1, comma 180, della Leg- ge di Bilancio 2024

Alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026

Di cui all’articolo 1, comma 181, della Leg- ge di Bilancio 2024

Alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.


Condizioni di spettanza

La misura si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, per tutti i rapporti subordinati a tempo indeterminato pubblici e privati, sia instaurati che instaurandi, esclusi i rapporti di lavoro domestico, a condizione che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026:

·         la lavoratrice sia madre di 3 o più figli;

·         il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).


Attenzione

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero opera anche a favore delle lavoratrici madri di 2 figli, a patto che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).


Si ricorda inoltre che la riduzione contributiva spetta anche alle lavoratrici che, nel proprio nucleo fa- miliare, abbiano bambini in adozione o in affidamento. Inoltre, alla luce di quanto appena sopra:

a. l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione, con la conseguenza che non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (diritti di precedenza eccetera);

b. il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la la- voratrice, che non comporta benefici in capo al datore, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, co. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva, ossia del DURC (Inps, circolare n. 27/2024, paragrafo 4).


Aiuti di Stato

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge n. 213/2023, operando esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, non rientra nella nozio- ne di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla de- finizione comunitaria di impresa e, quindi, insuscettibile di incidere sulla concorrenza: quindi la sua applicazione non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (la relativa disciplina non è infatti sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento della UE, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali) e alla registrazione nel Registro na- zionale degli aiuti di Stato (Inps, circolare n. 27/2024, paragrafi 1 e 5).


Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 180 e 181, in esame – pari al 100% della quota di con- tribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile – è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore, previ- sti a legislazione vigente. Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzio- ni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero risulta strutturalmente alternativo a quel- lo sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, co. 15, della Legge n. 213/2023.


Attenzione

Il citato articolo 1, comma 15, dispone che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gen- naio al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente (lavoro domestico escluso), è ri- conosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di 13a, sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione im- ponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di 13a; l’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di 13a, di un ulteriore punto percentuale, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di 13a. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle presta- zioni pensionistiche.


Al riguardo, l’INPS ha precisato quanto segue (Circolare n. 27/2024, par. 6):

a. la riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, si applica, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima): ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro; tale importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12);

b. quindi, l’applicazione della riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo me- se di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dall’articolo 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024;

c. ove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, dunque, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro;

d. resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di 3 o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del 3° o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.


Esempio

Ad esempio, le lavoratrici madri di 3 o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui al comma 180 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024; analogamente, dal mese della nascita del 2° figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 fruito nel- la precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la Circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).


Istruzioni operative

Con specifico riferimento alle istruzioni operative, l’INPS, al par. 7 della Circolare n. 27/2024, ha forni- to i seguenti chiarimenti:

• per agevolare l’accesso alla misura in esame, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rap- porto a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli;

• conseguentemente, i datori possono esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 della circolare in oggetto;

• la compilazione da parte del datore delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di 2 o 3 figli (se la lavoratrice è madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’INPS, in collaborazione con gli Enti pre- posti alla detenzione e trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero;

• resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita con un apposito applicativo che la la- voratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli (sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale www.inps.it. con pubblicazione di apposito messaggio)

Attenzione

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno fornite.

• da ultimo, l’esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del 2° o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.


UniEmens

Infine, quanto alle modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero:

a. nella sezione<PosContributiva> del flusso UniEmens;

b. nella sezione<ListaPosPa> del flusso UniEmens;

c. nella sezione<PosAgri> del flusso UniEmens;

si vedano, rispettivamente, i paragrafi 8, 9 e 10 della Circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27.


Riferimenti normativi

• Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 15 e da 180 a 182



Dichiarazione esonero lavoratrici madri
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Per info e assistenza rivolgersi presso il nostro ufficio.

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