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BONUS NATALE 2024


L’art. 2-bis D.L. n. 113/2024 (“Omnibus”) ha previsto l’erogazione di una nuova indennità una tantum (c.d. “bonus Natale”), per l’anno 2024, di importo pari a 100euro, rapportata al periodo di lavoro, in favore dei lavoratori dipendenti individuati sulla base di specifici criteri.


Il bonus spettante per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente con la conseguenza che il valore sarà percepito netto.


REQUISITI
  1. Reddito complessivo: Il reddito complessivo per l’anno d’imposta2024 deve essere non superiore a 28.000 euro.

    Il computo avviene come di consueto secondo il “principio di cassa allargato” in virtù del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta2024 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025.


  2. Imposta lorda: L’imposta lorda è determinata sui redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi da pensione) percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione da redditi da lavoro dipendente spettante ai sensi dell’art. 13, comma1, del TUIR. Si ricorda che, per il 2024, l’importo che costituisce la c.d. “no tax area” di è pari a 8.500euro.


  3. Familiari a carico: È necessario avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico.

    Il D.L. n. 167/2024 ha soppresso il riferimento all'ulteriore requisito del possesso del coniuge a carico.

    Quanto alla condizione prevista per essere considerati “a carico” del contribuente ai fini della percezione del bonus è necessario che il figlio possieda un reddito complessivo:

  • minore o uguale a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili,

  • con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24anni.


Caso particolare

Chiarimenti della C.M. n.19/E/2024

Figlio fiscalmente a carico con due genitori che lo hanno riconosciuto

L'agevolazione NON spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore

  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona ed è separato dall'altro genitore.



Ciò in quanto il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.



Un solo bonus per nucleo familiare
Il nuovo articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, introdotto dal D.L. n. 167/2024, esclude la spettanza dell’agevolazione per il lavoratore coniugato o convivente, il cui coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente già benefici dell'indennità.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO RILEVANTE

Non possono beneficiare delle detrazione i contribuenti titolari di:

  • soli redditi di pensione;

  • soli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, da lett. e) a lett. i), TUIR).


Nel calcolo del reddito rilevante si deve tener conto invece:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca,

  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (legge n. 160/2019),

  • delle mance soggette ad imposizione sostitutiva,

  • della quota di agevolazione ACE di cui all’ art. 1 del D.L. n. 201/2011;

  • della quota esente dei redditi prodotti dai lavoratori “impatriati” (art. 16, D.L. n. 147/2015) e dai docenti/ricercatori rientrati in Italia (art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010).


Ai fini del computo del requisito reddituale non si deve tener conto della rendita catastale dell’unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.


MODALITÀ DI ACCESSO

L’indennità è attribuita dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) unitamente alla 13° mensilità per il 2024, su richiesta del lavoratore.

Il riconoscimento del bonus non è quindi automatico ma subordinato ad una richiesta del lavoratore, rilasciata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.


Caso

particolare

Chiarimento della C.M. n. 19/E/2024

Rapporto

di lavoro

cessato in

corso

d’anno

Se il rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2024 il lavoratore, sulla scorta di quanto sopra, recupererà l’agevolazione non erogata dal datore in sede di presentazione del modello 730/Redditi PF 2025

Indennità

non

spettante

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non

sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella

dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.


E' previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, ha preferito non presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso recupera l’indennità

non erogata nel modello Redditi PF o nel modello 730/2025 (relativi all’anno d’imposta 2024).


Si riporta il fac-simile di autodichiarazione del lavoratore ai fini del riconoscimento del bonus Natale 2024.




Per info e assistenza rivolgersi presso il nostro ufficio.

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